neppure nella forma del canone per l’autorizzazione all’installazione – se riporta l’indicazione della ditta e del suo indirizzo. Escluso anche il marchio, ma deve essere identificativo dell’azienda e non del solo prodotto o servizio fornito.Una buona notizia, quindi, per gli imprenditori Artigiani, che recepisce le posizioni di Casartigiani e rende un po’ meno onerosa la quotidiana attività d’impresa.Le precisazioni giungono dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze che, a due anni di distanza dal precedente chiarimento, è tornato ad occuparsi della questione dell’ esenzione dal pagamento della imposta comunale relativa alla pubblicità effettuata sui veicoli. Attraverso l’ultima circolare, il Ministero dell’Economia ha chiarito tre concetti importanti, come detto. Ma vediamo nel dettaglio il contenuto degli interventi.Il primo estende l’esenzione per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità effettuata con i veicoli, sia pure limitatamente all’ indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’ impresa, oltre che alle imprese che effettuano trasporti in conto terzi, anche alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto della merce prodotta. La circolare precisa che fra gli elementi che contraddistinguono la ditta può rientrare anche il marchio, a condizione che sia identificativo non solo del prodotto commercializzato o del servizio fornito, ma anche dell’impresa stessa.Il secondo concetto chiarisce che l’esenzione di cui sopra possa essere riconosciuta, oltre che ai veicoli di proprietà dell’ impresa che effettua il trasporto, anche agli automezzi in noleggio o in leasing. Ultima annotazione riguarda un altro importante chiarimento a proposito dei Comuni che hanno sostituito l’imposta comunale sulla pubblicità, con il canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari.Alcuni dei Comuni che hanno effettuato tale sostituzione, infatti, hanno sostenuto che le imprese di trasporto erano tenute a pagare detto canone per la pubblicità effettuata sui veicoli in loro dotazione.Il Ministero dell’Economia ha escluso che, nel caso sopra descritto, le imprese di trasporto debbano corrispondere il tale canone. (nella foto Convention Casartigiani Campania 21/5/2004)