Cartelle esattoriali: novità


 

L’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alladefinizione agevolata delle cartelle esattorialipendenti negli anni dal 2000 al 2015 nei confronti di tutti gli agentidella riscossione tra cui in primis Equitalia.

 

Le disposizioni normative prevedono che i debitori possanoestinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichiiscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le sommeaggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e sommeaggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale delle:

  • somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
  • di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

 

Cosaè possibile definire in via agevolata

Ladefinizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:

Irpef;

Ires;

Irap;

Contributi previdenziali e assistenziali;

L’imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossaall’importazione.

Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane eComuni, quali ad esempio quelli relativi all’ICI o all’IMU rientrano nellarottamazione.

 

Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagheràper intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessicomprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti, dalla Legge diDepenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

Somme non oggetto di definizione agevolata

Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattorialicollegate:

all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

alle somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” aisensi dell’art.14 del Regolamento CE n°659/99;

ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte deiConti;

alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute aseguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

alle sanzioni amministrative per violazioni al codice dellastrada.

 

Comeaccedere alla sanatoria

Ai fini della definizione agevolata il debitore manifestaall’agente della riscossione la sua volontà di richiedere la chiusura dellepretese creditorie, presentando entroil 22 gennaio 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e inconformità alla modulistica disponibile presso Casartigiani

 

Entro centottanta giorni dalla data di entrata del decretointroduttivo della sanatoria, l’agente della riscossione comunica ai debitoriche hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l’ammontare complessivodelle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rateeventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; icontribuenti possono ottenere un piano di dilazione massimo di 4 rate sullequali sono dovute gli interessi nella misura del 4,5%:

  • la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute;
  • la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017; e
  • la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Nel modulo di richiesta di definizione agevolata il debitoreindica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce ladichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

 

Si decadedal beneficio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovveroinsufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata ovvero di una rata del pianodi dilazione previsto.

 

I benefici per ilcontribuente ammesso alla definizione agevolata

 

L’agentedella riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presentearticolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermiamministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche giàiscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresìproseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, acondizione che:

  • non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo; ovvero
  • non sia stata presentata istanza di assegnazione; ovvero
  • non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

Per chi ha già in corso una dilazione

Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gliagenti della riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto aruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario peròche gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al31 dicembre 2016, in questo caso:

 

  • ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

 

  • non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;

 

  • il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione. Anche qualora l’ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell’obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.

 

Informazioni eassistenza: 081.554.53.65– 081.554.44.95  Casartigiani Napoli PiazzaGaribaldi 73 già sportello EquitaliaImprese

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